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LAVORO & PREVIDENZA

Congedo di paternità obbligatorio raddoppiato nel 2018

La L. 232/2017 ha elevato a quattro i giorni retribuiti per il padre; per la madre, durante l’astensione obbligatoria c’è l’indennità dell’INPS all’80%

/ Noemi SECCI

Venerdì, 20 ottobre 2017

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Il DLgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico sulla maternità) tutela i genitori lavoratori sotto diversi aspetti, assicurando alla  madre e al padre il mantenimento del rapporto di lavoro e dei diritti che ne derivano, compresa la copertura contributiva ai fini pensionistici e tutelando il bambino fino a una certa età oppure quando questo sia portatore di handicap grave.

Nello specifico, la normativa riconosce ai genitori lavoratori la possibilità di beneficiare di assenze tutelate, a partire dalla gravidanza sino ai 12 anni del bambino. Infatti, oltre ai permessi retribuiti per le visite mediche durante la gravidanza, ai riposi giornalieri per allattamento e alle assenze per malattia del bambino, la legge garantisce il congedo obbligatorio per maternità (c.d. “astensione obbligatoria”),

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