Ravvedimento con «attenuante» solo dopo l’accertamento della violazione
La riduzione di un terzo può essere applicata per sanare la stessa violazione commessa negli anni successivi
Le “circostanze attenuanti” previste dall’art. 1, comma 4, del DLgs. 471/97 possono essere applicate autonomamente dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, qualora voglia regolarizzare la stessa violazione commessa in annualità successive, rispetto alla violazione già contestata dall’Amministrazione finanziaria. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 131, emanata ieri 23 ottobre.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la non corretta deduzione, negli anni d’imposta dal 2012 al 2015, degli accantonamenti relativi alle spese di cui all’art. 107, comma 2 del TUIR, riguardanti la gestione di tratte autostradali, qualificandola come errore legato all’imputazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41