Denaro riciclato confiscato integralmente
La Cassazione, nella sentenza n. 49003/2017, ha precisato che, quando il riciclaggio ha ad oggetto somme di denaro, il profitto del reato, suscettibile di confisca per equivalente ex art. 648-quater c.p., è l’intero ammontare delle somme che vengono “ripulite” attraverso le operazioni compiute.
Il fatto che l’imputato abbia goduto solo in parte (nella specie, nella misura del 3%) del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente era incamerato dal dominus dell’operazione, non cambia la sostanza delle cose.
Del resto, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente può essere disposta in capo a ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto (cfr. Cass. n. 33409/2009).
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