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NOTIZIE IN BREVE

Per la cessione di ramo d’azienda confermato il criterio dell’autonomia funzionale

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 ottobre 2017

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Con la sentenza n. 25382 del 25 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini del diritto del lavoro e dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. (recante, tra l’altro, il principio della continuazione dei rapporti lavorativi presso il cessionario), l’elemento costitutivo dell’operazione di trasferimento di ramo d’azienda è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ossia la capacità dello stesso – già al momento dello scorporo dal complesso cedente – di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di continuare a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato al momento della cessione.

Vengono così confermate le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio, incentrate, appunto, sul criterio selettivo dell’autonomia funzionale – letto conformemente alla disciplina comunitaria – quale criterio atto a scongiurare che le operazioni di cui si tratta si traducano in forme incontrollate di espulsione del personale.
Si precisa che le suddette decisioni hanno fatto applicazione dell’art. 2112 c.c. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal DLgs. 276/2003, che ha rimesso al cedente e al cessionario, al momento del trasferimento, l’identificazione dell’articolazione oggetto dello stesso.

Anche se si fosse fatto riferimento all’attuale testo dell’articolo, però, la conclusione non sarebbe cambiata.
Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza intervenuta sul punto (Cass. n. 17366/2016 citata dalla sentenza in commento; Cass. n. 1316/2017) ritiene che detta norma, anche dopo le modifiche, continui ad affidare alle parti non un’attività “costitutiva-creativa”, bensì, semplicemente, un ruolo ricognitivo di un’autonoma capacità produttiva che deve già esistere e che non può essere creata ad hoc.
Risultano, invece, estranei alla fattispecie elementi quali la necessità che il ramo d’azienda oggetto di cessione produca utili e non sia in perdita, la durata dell’impresa cessionaria (ossia la necessità che quest’ultima rimanga sul mercato per un certo tempo senza fallire), la capacità economica e imprenditoriale della stessa (ossia il tipo e la quantità di mezzi e capitali da essa impiegati e la competenza dei vertici aziendali).

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