Per il riclassamento catastale i fatti notori non devono essere provati
Secondo la C.T. Reg. del Lazio, l’obbligo di motivazione si ritiene osservato se si basa sulla riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona censuaria
La disposizione ex art. 1, comma 335 della L. n. 311/2004 riconosce ai Comuni la possibilità di richiedere al Catasto la revisione del classamento di quelle microzone dove la differenza media tra valori catastali e valori di mercato superi significativamente quella delle altre microzone; i pochi Comuni (e tra questi Roma, Milano e Lecce), che hanno applicato detta norma, sono stati gravati da un rilevante contenzioso.
Di recente, la C.T. Reg. Lazio n. 5319/14/17 si è pronunciata in ordine a una lite in cui il contribuente lamentava il difetto di motivazione (per l’asserita genericità dei riferimenti al contesto urbano interessato) dell’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla revisione parziale del classamento di due unità immobiliari ubicate
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