Costi infragruppo indeducibili senza una correlata utilità dimostrabile
Per le spese da cost sharing agreement non è sufficiente allegare l’accordo di gruppo ma sono da provare coerenza e utilità economica del costo
Con la sentenza n. 25566 depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che sono indeducibili i costi pagati da una società italiana alla capogruppo estera in forza di un cost sharing agreement, se non è possibile verificare in termini quantitativi il rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società alla stregua di ricavi, e ciò anche qualora l’accordo stabilisca dei predeterminati coefficienti di ripartizione dei costi tra le varie società figlie del gruppo, e pur variabili da un anno all’altro.
Si ricorda, in proposito, che i cost sharing agreement o i cost sharing arrangements sono accordi in base ai quali i costi relativi ai servizi disponibili all’interno del gruppo sono distribuiti tra le varie consociate in relazione ai benefici che ciascuna unità può trarre ...
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