Lo scambio di partecipazioni prevale sul conferimento
I rapporti tra gli artt. 175 e 177 comma 2 del TUIR dovrebbero risolversi a favore di quest’ultimo, in quanto norma di maggior favore
L’art. 175 del TUIR disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., poste in essere tra imprese residenti in Italia.
Può accadere che detti soggetti conferiscano una partecipazione di per sé di controllo oppure una o più partecipazioni di collegamento, le quali, sommate tra loro o in aggiunta a quella già posseduta dalla società conferitaria, permettano a quest’ultima società di acquisire ex novo il controllo di fatto ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.: in tal caso, la fattispecie potrebbe essere ricondotta anche nell’ambito applicativo dell’art. 177 comma 2 del TUIR, che regola lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, determinando quindi una sovrapposizione con la disciplina indicata nel citato art.
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