Per il Fondo di integrazione salariale in affitto d’azienda conta l’affittuaria
Il Ministero del Lavoro chiarisce che la contribuzione dell’azienda cedente si computa solo se viene acquisita la totalità dei lavoratori
Con la risposta ad interpello n. 3 pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso di un affitto di ramo d’azienda, laddove venga fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ex art. 29 del DLgs. 148/2015 da parte della impresa cessionaria, ai fini della determinazione del c.d. “tetto aziendale” non vi è il riconoscimento della contribuzione già versata dall’impresa cedente.
Non vi è dunque analogia con quanto avviene in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. ove, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni richiesto per accedere alle prestazioni del Fondo, si tiene conto anche del periodo trascorso presso
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