Inapplicabilità della sostitutiva mutui agli intermediari finanziari illegittima
La Consulta ne dichiara l’incostituzionalità, accogliendo l’istanza proposta dalle Sezioni Unite
La norma sull’imposta sostitutiva mutui, come vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 244/2007 (che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008), è incostituzionale nella parte in cui non prevede l’applicabilità dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da intermediari finanziari.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242, depositata ieri, risolvendo la questione sollevata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 11373/2015 (si veda “Inapplicabilità della sostitutiva mutui agli intermediari finanziari alla Consulta” del 4 giugno 2015).
Si ricorda che l’imposta sostitutiva mutui, di cui all’art. 15 e ss. del DPR 601/73, oggi divenuta opzionale (si veda “Per l’imposta ...
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