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Inapplicabilità della sostitutiva mutui agli intermediari finanziari illegittima

La Consulta ne dichiara l’incostituzionalità, accogliendo l’istanza proposta dalle Sezioni Unite

/ Anita MAURO

Martedì, 21 novembre 2017

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La norma sull’imposta sostitutiva mutui, come vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 244/2007 (che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008), è incostituzionale nella parte in cui non prevede l’applicabilità dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da intermediari finanziari.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242, depositata ieri, risolvendo la questione sollevata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 11373/2015 (si veda “Inapplicabilità della sostitutiva mutui agli intermediari finanziari alla Consulta” del 4 giugno 2015).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva mutui, di cui all’art. 15 e ss. del DPR 601/73, oggi divenuta opzionale (si veda “Per l’imposta ...

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