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Tablet e smartphone a uso esclusivo aziendale ammissibili per il voucher digitalizzazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 dicembre 2017

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Il Ministero dello Sviluppo Economico è tornato, con due nuove risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, sul voucher per la digitalizzazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher” finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Nel dettaglio, il MISE spiega che, in relazione all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.

Per quanto riguarda, specificamente, le componenti hardware e software possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale come computer e le relative periferiche e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc).

Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l’ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l’indicazione della componente di costo relativa al software.

Per quanto riguarda il secondo chiarimento, il Ministero dello Sviluppo economico sottolinea che in relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

In tale ambito, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.

Restando fermi i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative.

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