ACCEDI
Lunedì, 9 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Sospensione della sentenza di primo grado solo con gravi motivi

Tali non sono gli elevati importi in contestazione e la gravità è un parametro «elastico» che si presta a valutazioni caso per caso

/ Antonino RUSSO

Lunedì, 18 dicembre 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sospensione dell’esecuzione della sentenza della Commissione regionale, impugnata in Cassazione, può avvenire solo nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 62-bis del DLgs. n. 546/1992, norma introdotta dal DLgs. n. 156/2015 ed intesa a condividere i contenuti dell’art. 373 c.p.c., cioè di quella disposizione che solo negli ultimi anni era stata ritenuta ammissibile nel processo tributario dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale.

Detta norma si contestualizza in un’orbita più grande di tutela cautelare della parte contribuente, stante il fatto che – anche in considerazione della incidenza dell’accertamento c.d. impoesattivo ex DL n. 78/2010 – altri interventi sono stati effettuati in favore della sospendibilità della sentenza di prime

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU