Sospensione della sentenza di primo grado solo con gravi motivi
Tali non sono gli elevati importi in contestazione e la gravità è un parametro «elastico» che si presta a valutazioni caso per caso
La sospensione dell’esecuzione della sentenza della Commissione regionale, impugnata in Cassazione, può avvenire solo nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 62-bis del DLgs. n. 546/1992, norma introdotta
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41