Sospensione della sentenza di primo grado solo con gravi motivi
Tali non sono gli elevati importi in contestazione e la gravità è un parametro «elastico» che si presta a valutazioni caso per caso
La sospensione dell’esecuzione della sentenza della Commissione regionale, impugnata in Cassazione, può avvenire solo nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 62-bis del DLgs. n. 546/1992, norma introdotta dal DLgs. n. 156/2015 ed intesa a condividere i contenuti dell’art. 373 c.p.c., cioè di quella disposizione che solo negli ultimi anni era stata ritenuta ammissibile nel processo tributario dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale.
Detta norma si contestualizza in un’orbita più grande di tutela cautelare della parte contribuente, stante il fatto che – anche in considerazione della incidenza dell’accertamento c.d. impoesattivo ex DL n. 78/2010 – altri interventi sono stati effettuati in favore della sospendibilità della sentenza di prime
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