Limiti al divieto di circolazione di macchinari non a norma
Il divieto di far circolare attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non conformi alle disposizioni antinfortunistiche, sancito dall’art. 23, comma 1 del DLgs. 81/2008, non opera nelle seguenti ipotesi:
- nei casi in cui la cessione del bene venga effettuata, senza alcuna previsione di utilizzazione, per un esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa in regola;
- in caso di mera esposizione al pubblico.
Lo ha affermato la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro con la risposta all’interpello n. 1/2017 pubblicata ieri.
Oggetto dei quesiti formulati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia era, appunto, l’ambito di applicazione della norma citata, la quale vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non a norma. In particolare, si chiedevano indicazioni circa l’eventuale configurabilità di violazioni del precetto nei casi in cui macchinari non conformi vengano trasferiti ad un soggetto esclusivamente al fine di essere riparati ovvero vengano esposti in spazi commerciali.
La Commissione muove dalla ratio legis degli artt. 23 e 72 del citato decreto legislativo, volti ad “anticipare” la tutela della salute dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di beni conformi “ab origine” o preventivamente adeguati. Viene, poi, richiamata la giurisprudenza in materia (Cass. n. 40590/2013), che ha ammesso che il divieto di mettere in circolazione macchinari difformi dalla normativa tecnica possa subire un qualche temperamento nei casi in cui la vendita del bene risulti avere uno scopo ben circoscritto, come nel caso di stazionamento dello stesso presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione, senza alcuna previsione di passaggio alla fase dell’utilizzo.
Da qui l’esclusione delle ipotesi sopra richiamate dall’ambito di operatività del divieto.
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