Intero compenso a ciascuna figura per l’attività legata alla propria competenza
Per la Cassazione, all’avvocato e al commercialista sono riconosciute due diverse professionalità e non c’è timore di duplicazione dei compensi
La Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 30205/2017, ha recentemente affrontato il caso di una controversa ammissione allo stato passivo del fallimento di una srl in liquidazione, del compenso (di un avvocato) nella misura della metà delle spese evincibili dalla tariffa professionale di appartenenza.
Più in particolare, due erano le questioni assegnate al giudizio della Suprema Corte.
La prima relativa al quantum preteso dal professionista in relazione al mandato professionale affidato dalla società (per l’assistenza nella instauranda procedura concordataria e nella redazione del ricorso per l’ammissione) con due contratti, acquisiti al processo, ma ritenuti irrilevanti dal Tribunale competente perché privi di data certa, tant’è che il medesimo organo giudicante riteneva che
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