Lavoro intermittente limitato per le imprese alimentari artigiane
Per il Ministero del Lavoro, in caso di ristorazione senza somministrazione è richiesta l’attività nel settore dei «pubblici esercizi in genere»
Con la prima risposta a interpello del 2018, la n. 1 pubblicata ieri, 30 gennaio, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di lavoro intermittente chiarendo che le imprese alimentari artigiane che effettuano ristorazione senza somministrazione (come pizzerie al taglio, rosticcerie, eccetera), possono ricorrere a tale formula contrattuale per utilizzare la prestazione di un cameriere o del personale di servizio e di cucina, solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, così come previsto ai sensi del punto 5 della tabella allegata al RD n. 2657/23.
In via preliminare, ricordiamo che ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 81/2015, per contratto di lavoro intermittente si intende il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone ...
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