Il fallimento è condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta
La Cassazione si sofferma sulle condotte ex art. 216 e 223 del RD 267/1942
La Corte di Cassazione conferma la condanna per i reati di bancarotta nel “caso Cirio”. Con la corposa sentenza n. 4400 depositata ieri, si conclude (salvo che per uno dei numerosi imputati) il procedimento iniziato a seguito del noto fallimento che ha coinvolto migliaia di risparmiatori. I giudici si soffermano sulle condotte di bancarotta (artt. 216 e 223 del RD 267/1942) realizzate con operazioni volte al passaggio di finanziamenti infragruppo che portarono, di fatto, all’aumento esponenziale del debito nei confronti delle banche. In particolare, agli imputati veniva contestato il trasferimento di risorse da alcune società del gruppo in favore delle controllanti o di altri soggetti, l’acquisizione di partecipazioni in società estere operanti in settori commerciali
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