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Sanzione fissa per la mancata presentazione in dogana di merce allo stato estero con «T1»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 gennaio 2018

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L’Agenzia delle Dogane, nella nota n. 125443/2018, ha affrontato il caso della merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1”, che, per errore o negligenza, non viene presentata tempestivamente all’Ufficio doganale di destinazione, ma per la quale viene richiesta a posteriori l’immissione in libera pratica.

In una fattispecie come quella descritta, secondo le Dogane, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 318 del DPR 43/73, da 258 a 2.582 euro, per chi ha omesso di presentare la dichiarazione doganale. È, inoltre, ammesso il beneficio del ravvedimento operoso.

Non si applica invece il disposto dell’art. 305 comma 1 del DPR 43/73 (sanzione amministrativa dal decimo all’intero ammontare dei diritti di confine, in capo allo speditore).
Quest’ultima norma non riguarda la circostanza in cui vi sia un mero ritardo nell’appuramento doganale, bensì il caso in cui la merce non sia stata stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo (il che giustifica una sanzione a carico dello speditore e non del destinatario).

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