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Dati fatture, confermate nelle FAQ le semplificazioni per le bollette doganali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 gennaio 2018

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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ieri le FAQ relative alla comunicazione dei dati delle fatture, confermando le semplificazioni già previste dalla ris. n. 87/2017 per l’indicazione dei dati delle bollette doganali.
Nella prassi operativa, la registrazione di tali documenti viene effettuata inserendo, nei software contabili, una sola anagrafica a fronte del fornitore generico “bolla doganale” e specificando, di volta in volta, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA.

Stante tale modalità di registrazione (che peraltro appare conforme alle indicazioni di cui alla C.M. 19 dicembre 1972 n. 874), in sede di compilazione della comunicazione dati fatture, il soggetto passivo IVA potrebbe non disporre delle informazioni da riportare nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” relativi al fornitore extra Ue.

Al fine di non creare aggravi per i soggetti che dispongono di software contabili che presentano le limitazioni descritte, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di comunicare i dati delle bollette doganali in modo semplificato:
- valorizzando il campo “IdPaese” con la stringa “OO”;
- valorizzando il campo “Idcodice” con una sequenza di undici “9”.
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui l’elemento informativo “IdPaese” sia valorizzato con un codice riferito a un Paese extra-Ue, il sistema ricevente non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “IdFiscale”, con la conseguenza che quest’ultimo può essere valorizzato liberamente.

Con la precedente risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate aveva già ammesso tale modalità semplificata di comunicazione dei dati delle bollette doganali, specificando che la stessa era applicabile esclusivamente per le comunicazioni del periodo d’imposta 2017.
Nella risposta pubblicata ieri, invece, tale limitazione non viene replicata, lasciando intendere che, nelle more dell’adattamento dei software, la semplificazione può ritenersi valida anche per le comunicazioni del periodo d’imposta 2018.

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