Sequestro negato per la liquidazione dei titoli acquistati prima del reato
La Cassazione, nella sentenza n. 2747/2018, si sofferma su un caso peculiare attinente a una società che, nel corso del 2012, aveva acquistato titoli obbligazionari di una banca, immediatamente concedendoli in pegno, alla banca stessa, a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente. La banca, poi, in seguito a formali richieste, procedeva, nel corso del 2016, all’escussione della garanzia pignoratizia, versando il relativo importo sul conto corrente della società con una imputazione provvisoria.
Dal momento che, nel frattempo, l’amministratore della società aveva commesso il reato di omesso versamento dell’IVA relativa al 2013, consumato il 27 dicembre 2014, veniva formulata istanza di sequestro preventivo in funzione della successiva confisca (anche) dell’importo depositato sul conto corrente (considerato profitto “diretto” del reato).
La Suprema Corte ritiene tale richiesta illegittima, dal momento che l’importo in questione non può considerarsi profitto diretto e immediato del reato di omesso versamento dell’IVA relativa al 2013.
Se, infatti, la sottoscrizione dei titoli è avvenuta nel 2012, il relativo valore è entrato nel patrimonio della società prima della data di commissione del reato. I titoli obbligazionari, quindi, non possono essere stati acquistati con i proventi del delitto contestato, entrati nel patrimonio della società solo nel corso del 2013.
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