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Nuove regole di compilazione per la dichiarazione doganale di importazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 gennaio 2018

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L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la nota n. 7949 del 22 gennaio 2018, pubblicata ieri, ha illustrato alcune nuove regole per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione. Le nuove modalità saranno operative in ambiente d’esercizio a decorrere dal 13 febbraio 2018 e sono già attualmente disponibili in ambiente di addestramento del Servizio telematico doganale.
Il documento di prassi in esame precisa, innanzitutto, le modalità di compilazione del DAU ai fini dell’indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico per l’importazione di determinati prodotti siderurgici (reg. (UE) 2016/670). 

Con riguardo all’immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da Paesi terzi, hanno conservato l’origine unionale la nota precisa che:
- nella casella 34 “Paese di origine” del DAU deve essere obbligatoriamente indicato il codice “EU”, anziché i codici ISO dei singoli Stati membri;
- quanto descritto, tuttavia, non è presupposto sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria per le merci in reintroduzione, essendo richiesta, in questo caso, la puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 “Regime” del DAU con i codici indicati nella tabella 13 dell’allegato II alla circ. Agenzia delle Dogane n. 45/2006.

La nota in esame, per le operazioni doganali che richiedono la presentazione del nulla osta sanitario e/o del certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute, chiarisce che è obbligatorio indicare nella casella 44 del DAU, per ciascun certificato, la quantità che si intende utilizzare e la relativa unità di misura espressa in chilogrammi.

Il documento, infine, precisa che è obbligatoria la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2 del messaggio IM tenuto conto, in particolare, che:
- nel sottocampo 2.1 deve essere indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione apposto nel successivo sottocampo 2.2;
- nel sottocampo 2.2 si deve inserire il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo e, qualora quest’ultimo non sia registrato, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza se noto ovvero, in caso contrario, il codice “0”.

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