Sequestrabili i beni dell’impresa individuale ma non se in leasing
La Cassazione, nella sentenza n. 3295/2018, ha precisato che i beni strumentali all’esercizio dell’impresa individuale non godono di alcuna autonomia, ai fini del diritto penale, rispetto alla restante porzione dei beni personali dell’indagato (per reati tributari), per cui, trattandosi di beni ordinariamente suscettibili di essere oggetto, ricorrendone i presupposti, di confisca per equivalente, gli stessi ben possono essere attinti dal provvedimento di sequestro preventivo finalizzato all’eventuale adozione del provvedimento ablatorio definitivo.
Si osserva, inoltre, come, sebbene sia stato in diverse occasioni affermato il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non possa avere ad oggetto beni che l’imputato detenga in virtù di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato (cfr., tra le altre, Cass. n. 4297/2013), deve, tuttavia, rilevarsi che soggetto legittimato a fare valere siffatta insequestrabilità non è l’utilizzatore del bene, bensì il concedente (cfr. Cass. n. 1475/2013). Ne deriva, quale ineludibile conseguenza, che eventuale titolare del diritto alla restituzione del bene, in caso di revoca o annullamento del provvedimento cautelare, sia il soggetto che vanti un diritto assoluto sul bene stesso, ovvero il concedente.
Infine, si ricorda che le somme di denaro depositate su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest’ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori, ex art. 1298 c.c., o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante, ex art. 1834 c.c. (cfr. Cass. n. 45353/2011).
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