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Indagini finanziarie ammissibili anche per l’accertamento dell’imposta di registro

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 gennaio 2018

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Nell’ordinanza 24 gennaio 2018 n. 1743, la Corte di Cassazione afferma l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento dell’imposta di registro, dei poteri di cui agli artt. 31 e ss. del DPR 600/73.

In particolare, secondo la Corte, il richiamo espresso, operato dall’art. 53-bis del DPR 131/86 agli artt. 31 e ss. del DPR 600/73, consente l’applicazione, nell’ambito dell’accertamento dell’imposta di registro, dei poteri da essi previsti, che vanno, però, applicati in quanto compatibili con le caratteristiche proprie dell’imposta.
Così, risultano direttamente applicabili i poteri di accesso, verifica e ispezione, nonché il potere di richiedere dati, notizie e documenti relativi alle attività finanziarie (di cui all’art. 32 comma 1 n. 7 del DPR 600/73), con il conseguente invito a fornire i dati e le notizie in relazione a quelli in tal modo acquisiti.

Nel caso di specie, in particolare, l’Agenzia delle Entrate accertava maggiore imposta di registro su una compravendita immobiliare, ritenendo che una parte del corrispettivo fosse stata occultata, avendo appreso, dalle indagini finanziarie di cui all’art. 32 del DPR 600/73, “ingiustificati prelevamenti” dal conto in banca per una somma piuttosto elevata in corrispondenza del pagamento del prezzo di vendita. Da questi prelevamenti deduceva che una parte del corrispettivo di vendita fosse stata versata “in nero” e su queste basi procedeva all’accertamento dell’imposta di registro.
I giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sulla questione, negavano la legittimità dell’accertamento, ritenendo illegittima l’applicazione dei poteri in materia di indagini finanziarie, nell’ambito dell’imposta di registro.

La Corte di Cassazione, pur rinvenendo un errore nella motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, in quanto i poteri di cui agli artt. 31 e seguenti del DPR 600/73 sono effettivamente applicabili anche nell’ambito dell’imposta di registro (in virtù dell’espresso richiamo ad essi contenuto nell’art. 53-bis del DPR 131/86), rigetta, però, il ricorso dell’Agenzia, affermando che tale errore non ha prodotto conseguenze sulla decisione, in quanto l’accertata esistenza di indizi relativi ai prelevamenti ingiustificati non determina di per sé l’esistenza dell’ulteriore e diverso indizio, necessario allo scopo di fondare l’accertamento, che dette somme siano state versate in nero per la compravendita. 

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