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Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche con nuove specifiche tecniche

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 gennaio 2018

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Con il provvedimento n. 18708 del 23 gennaio, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha sostituito le specifiche tecniche con le quali, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere alla stessa Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente.

Si ricorda che, in base all’art. 5 comma 2 del DM 13 maggio 2016 n. 94, le imprese elettriche devono trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettano all’Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell’anno precedente da utilizzare ai fini dell’attività di controllo.

Il provv. n. 105181 del 4 luglio 2016 ha definito termini e modalità tecniche di trasmissione dei dati.
In seguito, con il provv. n. 67384 del 5 aprile 2017, solo per i dati relativi al 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv a uso privato – considerato che le modalità tecniche approvate con il citato provv. del 4 luglio 2016 non consentivano, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi – l’Agenzia ha previsto una comunicazione, che poteva essere trasmessa entro il 30 aprile 2017, a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, o spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con cui le imprese elettriche confermavano i dati di dettaglio (si veda “Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche fino al 30 aprile” del 6 aprile 2017).

Da quest’anno, le conferma dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità previste dal provv. del 4 aprile 2016, ma secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provv. pubblicato ieri, che, come detto, sostituiscono integralmente le precedenti.

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