Il passaggio alla prelazione «impropria» non fa sorgere il diritto di recesso
Il diritto di exit è invece da riconoscere in caso di maggiorazione degli utili da destinare a riserva
La Corte d’Appello di Lecce, nella sentenza n. 318/2017, analizza importanti questioni sull’esercizio del diritto di recesso correlato all’“inasprimento” dei limiti alla circolazione delle azioni e alla modificazione/compromissione dei diritti di partecipazione (ex art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. ) a fronte di un’operazione di fusione per incorporazione.
Quanto al primo profilo, si evidenzia come lo statuto della spa incorporata contenesse la seguente clausola: “È consentito il diritto di recesso nel caso in cui il socio non abbia concorso alla deliberazione in cui sono stati inaspriti i limiti già esistenti alla circolazione delle azioni”.
Ciò, evidentemente, in conformità con l’art. 2437 comma 4 c.c., che riconosce alle spa “chiuse” ...
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