La cartella all’obbligato solidale soggiace sempre alla prescrizione
Per la Cassazione, i principi generali in ambito fiscale impongono di rigettare la tesi della decadenza
Con ordinanza n. 2545 depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che il principio, in virtù del quale la notifica dell’atto impositivo a uno dei coobbligati impedisce la decadenza dal “diritto” di procedere nei confronti dell’altro (condebitore), opera anche nel caso del “termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva notificato (nei termini) una cartella di pagamento, per varie imposte e tributi, alla società cedente l’azienda, e, poi – dopo il decorso degli ordinari termini di decadenza (art. 25 del DPR 29 settembre 1973 n. 602) – aveva notificato il medesimo atto anche alla cessionaria (ricorrente, e responsabile solidale ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 472/97).
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