Revoca automatica a rischio abuso
Numerosi i profili incerti nella revoca conseguente all’esercizio dell’azione di responsabilità deliberata da almeno un quinto del capitale sociale
Ai sensi dell’art. 2383 comma 3 c.c., gli amministratori, anche se nominati nell’atto costitutivo, sono revocabili dall’assemblea (ordinaria) in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Per la validità ed efficacia della delibera di revoca, quindi, non occorre né giusta causa, né motivazione.
Il codice civile non chiarisce cosa debba intendersi per “giusta causa” di revoca.
Ad ogni modo, la “giusta causa” di revoca è nozione distinta sia dal mero “inadempimento” che dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c. Essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o meno dall’amministratore stesso, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41