I sindaci rispondono alla pari per la tardiva richiesta della dichiarazione di insolvenza
Il Tribunale di Roma pone sullo stesso piano le condotte di amministratori e sindaci
Anche i sindaci possono rispondere del danno procurato alla società dagli amministratori che ritardano nella richiesta in proprio della dichiarazione dello stato di insolvenza; danno che può corrispondere agli interessi maturati sui debiti dalla data in cui, ragionevolmente, sarebbe potuta intervenire la dichiarazione di insolvenza e fino all’effettivo intervento della stessa, e alle spese per consulenze funzionali alla predisposizione di progetti di rilancio e piani di ristrutturazione privi di esito positivo. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza del 28 dicembre 2017.
Nel caso di specie, due società ai vertici di un noto gruppo nazionale erano garanti di un rilevante prestito obbligazionario emesso dalle società controllate; prestito scaduto, e non rimborsato, a novembre
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