Responsabile la società di elaborazione dati che confida nel solo sgravio
L’omessa impugnazione della cartella può essere fonte di responsabilità in presenza di missive
Paga la società che si è assunta il rischio derivante dal mancato sgravio di una cartella, a firma del dottore commercialista anche legale rappresentante della stessa, per l’importo della cartella esattoriale non impugnata e di ogni altro pregiudizio direttamente derivante dalla violazione dell’obbligazione. È quanto stabilito dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 3429, depositata ieri.
Nel caso di specie, una società presentava atto di citazione, fra l’altro, per il risarcimento dei danni da “mala gestio” professionale nei confronti di una società (che sembra svolgere l’attività di elaborazione dati e simili), in quanto questa si era assunta i rischi di un eventuale mancato sgravio a fronte di un’istanza di autotutela, per la successiva omessa impugnazione
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