La particolare tenuità non si applica a società ed enti
Anche a fronte della non punibilità delle persone fisiche, resta al giudice un potere/dovere di accertamento dell’illecito ex DLgs. 231/2001
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità – prevista dall’art. 131-bis c.p. – al soggetto, persona fisica, che ha commesso il reato non esclude la possibile responsabilità dell’ente ai sensi del DLgs. 231/2001.
Quest’affermazione viene fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9072 depositata ieri, che accoglie un orientamento tutt’altro che pacifico sorto all’indomani dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 131-bis c.p.
Tale norma ha stabilito che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41