Per il transfer pricing, ai fini del controllo rileva l’influenza economica
Andranno indagati ulteriori elementi che potrebbero indicare un’influenza economica tra le entità coinvolte
Il decreto in materia di prezzi di trasferimento (ai fini dell’applicazione di quanto contenuto nell’art. 110 comma 7 del TUIR) in fase di consultazione pubblica fino al 21 marzo 2018, porta con sé alcuni chiarimenti su aspetti che sono già stati affrontati a livello di prassi e giurisprudenza, ma che non avevano ancora una veste normativa definita.
Un primo aspetto è quello legato alla definizione di controllo che il decreto chiarisce all’art. 2, in cui per “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” si intende la partecipazione diretta o indiretta – per oltre il 50% – nel capitale di un’altra impresa oppure l’influenza dominante che un soggetto (impresa o persone fisica) può avere sulle decisioni commerciali o finanziarie di un’altra
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