Liquidatori di società in liquidazione coatta amministrativa senza privilegio
L’attività svolta non è inquadrabile nella fattispecie tipica del contratto di prestazione d’opera
Nell’ambito della formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società, il credito vantato dal liquidatore quale corrispettivo per l’opera prestata a favore della stessa non può dirsi assistito dal privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto l’attività svolta non è assimilabile a quella derivante dal contratto d’opera, non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5489, depositata ieri.
Nel caso di specie, un soggetto, che era stato liquidatore di una società cooperativa, poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura, ...
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