IRAP sempre dovuta con l’uso di tre studi professionali
Esclusione possibile se gli studi sono due, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione
Con l’ordinanza n. 6193, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha giudicato soggetto ad IRAP un odontoiatra che, per l’esercizio della propria attività, ha utilizzato, nel periodo d’imposta oggetto di contenzioso, tre studi “propri”.
In particolare, due studi erano funzionali all’esercizio dell’attività di medico di base in convenzione con il SSN, mentre nel terzo studio era svolta l’attività libero professionale di odontoiatra.
Il medico si era altresì avvalso, quali ulteriori fattori produttivi, di un collaboratore a tempo parziale e di attrezzature non eccedenti – per ammissione stessa del contribuente – quelle necessarie per l’esercizio dell’attività.
L’elemento innovativo della pronuncia in commento sembra risiedere nell’affermazione ...
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