Il rifiuto di lavorare è insubordinazione
Se particolarmente grave costituisce giusta causa di licenziamento
Il rifiuto di prestare la propria attività da parte del lavoratore è suscettibile di essere sanzionato con un provvedimento espulsivo, qualora sia particolarmente grave, anche in assenza di precedenti disciplinari.
Lo ha confermato la Cassazione che, con la sentenza n. 6789/2018, è tornata a pronunciarsi in tema di insubordinazione.
Nella specie, era stato contestato al dipendente di essersi rifiutato di prestare attività lavorativa su di una pressa senza giustificato motivo all’inizio del turno e di non essersi poi recato dal direttore di stabilimento, benché convocato, per rendere spiegazioni.
Solo in appello – secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte – il lavoratore aveva riqualificato il proprio rifiuto come manifestazione di indisponibilità per ragioni di salute, ma la ...
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