Il rifiuto di lavorare è insubordinazione
Se particolarmente grave costituisce giusta causa di licenziamento
Il rifiuto di prestare la propria attività da parte del lavoratore è suscettibile di essere sanzionato con un provvedimento espulsivo, qualora sia particolarmente grave, anche in assenza di precedenti disciplinari.
Lo ha confermato
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941