Prelevare tutto il deposito bancario non implica accettazione tacita dell’eredità
La Corte di Cassazione ha fornito il chiarimento, ricordando che tale atto non richiede la qualità di erede
Non apre alcuna successione il prelevamento – da parte del coniuge superstite – dell’intera giacenza del conto corrente cointestato ai coniugi. Infatti, tale operazione non corrisponde all’accettazione tacita dell’eredità, in quanto non è un atto posto in essere nella qualità di erede, potendo essere effettuato anche quale mero cointestatario di un conto per il quale entrambi i coniugi erano muniti di poteri disgiunti verso la banca.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 4320/2018, in un giudizio incardinato da una società che – al fine di meglio tutelare una procedura esecutiva immobiliare – conveniva in giudizio una signora, rimasta vedova, chiedendo di sentir dichiarare l’intervenuta accettazione tacita, da parte della stessa, dell’eredità
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41