Per costruzioni in prossimità della linea doganale verifica caso per caso
Le Dogane devono effettuare un sopralluogo e avvalersi di alcuni criteri di massima per stabilire se è necessaria o meno l’apposita autorizzazione
Con la nota n. 24499 del 6 aprile 2018, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane si è espressa con riguardo a un quesito in cui è stato chiesto di fornire un’interpretazione univoca, da valere su tutto il territorio nazionale, circa l’esatta individuazione della “zona di vigilanza doganale”.
Tale interpretazione consentirebbe agli operatori di conoscere preventivamente se, in base alla precisa localizzazione dei fabbricati da ivi realizzare e/o modificare, sia necessaria o meno l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 19 comma 1 del DLgs. n. 374/90.
Si ricorda che, in base a tale ultima norma, vigente in materia di edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, “è vietato eseguire costruzioni e altre opere ...