Accertamento misto anche in caso di dati contabili attendibili
Secondo la Cassazione, infatti, è possibile ricostruire solo singoli elementi attivi e passivi e non il reddito nella sua totalità
È legittimo l’accertamento analitico-induttivo, o misto, attraverso il quale l’Ufficio ricostruisca i ricavi dell’impresa, partendo dalla sua contabilità e avvalendosi poi di presunzioni, quali la media della percentuale di resa degli ultimi due anni e il prezzo di vendita medio applicato, atteso che tale metodologia “mista” consente la ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi e passivi, non del reddito nella sua totalità. È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7025/2018.
Si ricorda che con l’accertamento analitico l’Ufficio rettifica, sulla base della documentazione aziendale e delle scritture contabili, la dichiarazione del contribuente, agendo, appunto, in modo analitico, mentre, ...
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