I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB
Gli effetti dell’operazione retroagiscono al 1° gennaio 2017, imponendo la neutralizzazione dei proventi dal reddito d’impresa
Gli imprenditori individuali che hanno estromesso dal regime d’impresa uno o più immobili strumentali tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2017 sono tenuti a rendicontare gli effetti dell’operazione nel modello REDDITI PF 2018.
La liquidazione dell’imposta sostitutiva dell’8% (il cui 40% residuo deve essere versato entro il 16 giugno 2018) avviene nella sezione XXII del quadro RQ della dichiarazione, la quale presenta una struttura sostanzialmente analoga a quella dell’omologa sezione che era stata prevista nel modello REDDITI PF 2017 (dedicata alla rendicontazione delle estromissioni perfezionate nel 2016).
Il prospetto reca un primo rigo (RQ81) in cui sono evidenziati in modo distinto il valore normale (o catastale) dell’immobile estromesso, il suo costo fiscale ...
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