Nelle costruzioni aliquota agevolata solo per i beni finiti
Pur costituendo «parti strutturali», tali beni non devono perdere le loro caratteristiche
Nell’ambito dell’attività di costruzione di edifici, alcuni beni utilizzati possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.
In particolare, è prevista la riduzione al 4% per quanto attiene ai beni (escluse le materie prime e i semilavorati) forniti per la costruzione dei fabbricati c.d. “Tupini” e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 (cfr. n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72). Si applica, invece l’aliquota in misura pari al 10% con riferimento ai beni (escluse, anche in questo caso, le materie prime e i semilavorati) forniti per la realizzazione degli interventi di nuova costruzione.
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni in commento occorre che i beni abbiano determinate
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