Istanza di fallimento anche se il PM sbaglia nomina
Lecito usare le risultanze compiute dall’ausiliario come amministratore giudiziario; il custode ha il diritto d’ispezionare la documentazione societaria
Ai fini dell’istanza per la dichiarazione di fallimento da parte del Pubblico Ministero, è lecito l’uso delle risultanze compiute dall’ausiliario del giudice, nella sua qualifica errata di amministratore giudiziario, anziché in quella effettiva di custode, spettando comunque a quest’ultimo il potere di esercitare i diritti ex art. 2476, comma 2 c.c., aventi ad oggetto l’ispezione della documentazione societaria e la richiesta di qualsiasi informazione riguardante l’amministrazione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10110 depositata ieri.
Nel caso di specie, era stato dichiarato dal Tribunale il fallimento di una srl unipersonale, su ricorso del Pubblico Ministero, che aveva appreso del manifesto squilibrio economico della ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41