Impugnabili le delibere del Collegio sindacale
Nel primo intervento in materia il Tribunale di Milano riconosce l’esistenza di un principio generale
Nonostante la mancanza di espresse indicazioni normative in materia, sono impugnabili le delibere del Collegio sindacale quando di per sé produttive di effetti diretti rispetto all’organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci (come accade nel caso in cui l’organo di controllo chieda un’integrazione dell’ordine del giorno assembleare ai sensi dell’art. 126-bis comma 5 del DLgs. 58/1998). Legittimati all’impugnazione, anche in via d’urgenza, sono il CdA, i suoi singoli membri e i soci, ma, questi ultimi, solo in caso di lesività della delibera rispetto a diritti propri ex art. 2388 comma 4 c.c.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del 23 aprile scorso, che rappresenta il primo intervento giurisprudenziale
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