La definizione agevolata non deroga alla compensazione fallimentare
La domanda è ammessa soltanto per le passività erariali del debitore risultanti dopo l’applicazione dell’art. 56 L. fall.
L’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, senza applicazione di sanzioni ed interessi, è riconosciuta anche nel caso di fallimento, ma limitatamente all’eventuale debito ...
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