La definizione agevolata non deroga alla compensazione fallimentare
La domanda è ammessa soltanto per le passività erariali del debitore risultanti dopo l’applicazione dell’art. 56 L. fall.
L’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, senza applicazione di sanzioni ed interessi, è riconosciuta anche nel caso di fallimento, ma limitatamente all’eventuale debito residuo al netto delle compensazioni di cui all’art. 56 del RD 267/1942 (L. fall.).
Questo principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istanza di interpello n. 956-46/2018, presentata dal curatore di un fallimento, con riguardo alla legittimità della compensazione delle somme dovute per la “rottamazione” con il credito IVA maturato dal debitore prima della procedura concorsuale. In particolare, l’interpellante si era espresso per la risposta positiva ritenendo che l’art. 6 del DL 193/2016 non contemplasse
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