Professionista senza obbligo di nomina di un RPD e di valutazione d’impatto
La loro adozione è comunque utile alla luce del principio generale di responsabilizzazione
Per il professionista che esercita in forma individuale non è in linea generale obbligatoria la nomina di un Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39 del Regolamento).
La designazione di tale nuova figura, infatti, con funzioni principalmente di ausilio per l’osservanza della normativa (ad esempio, supportando audit in materia di protezione dei dati) e di contatto con l’autorità di controllo e con gli stessi interessati, è limitata, per i soggetti privati, ai seguenti casi: le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, tenuto conto di natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio “regolare e sistematico” degli interessati su larga scala e
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