Perdita su crediti determinata dalla transazione col debitore deducibile
Il legislatore considera solo l’oggettività della perdita e non pone limitazioni o differenziazioni a seconda della causa di produzione della stessa
Sono deducibili le perdite su crediti, qualora, dopo l’esperimento infruttuoso di tentativi di recupero dei crediti, come il precetto e la presentazione dell’istanza di fallimento, il creditore decida di transigere con il debitore per un importo sensibilmente inferiore al credito originario, invece di proseguire nell’azione giudiziale.
È quanto si desume dall’interessante ordinanza n. 10643/2018 della Cassazione.
Si ricorda che, secondo la formulazione attualmente vigente dell’art. 101 comma 5 del TUIR, in generale, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
Questi ultimi sussistono, in ogni caso, quando:
- il credito sia di modesta entità – ovvero non superiore a 5.000 euro per le grandi imprese e a 2.500 per tutte le altre – e ...
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