Bonus quotazione PMI con istanza via PEC
La presentazione deve avvenire tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo
Ai fini del credito d’imposta sui costi di consulenza per la quotazione delle PMI occorre presentare un’istanza ad hoc secondo precise tempistiche.
Lo prevede la bozza del DM attuativo, firmato dai Ministri competenti e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante le disposizioni attuative del credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Stando al testo in bozza, possono accedere all’agevolazione le PMI regolarmente iscritte al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda per l’agevolazione, non in difficoltà e che operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento 651/2014 (compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli).
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