Fissate le aliquote contributive 2018 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
Con la circolare n. 73 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le indicazioni in merito ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno in corso, riepilogando, in una apposita tabella allegata, le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Sul punto, l’Istituto precisa che l’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che era stata fissata per l’anno 2017 in una percentuale pari al 28,59% (ripartita tra concedente e concessionario), è quest’anno aumentata dello 0,2% a carico del concedente.
Pertanto, l’importo per il 2018 è pari al 28,79% (19,95% per il concedente e 8,84% per il concessionario).
Per quanto riguarda l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 24 della L. 88/89), il beneficio è cumulabile con l’esonero già previsto dall’art. 120 della L. 388/2000, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo maternità e disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il TFR, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
I contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati dal 1° gennaio 2001 in una misura pari al 10,125%, cui si aggiunge l’addizionale pari al 3,1185%.
Si conferma, altresì, che per il 2018 le agevolazioni per zone tariffarie continuano ad essere pari al 75% per i territori montani e al 68% per i territori svantaggiati.
Infine, l’INPS illustra le modalità di pagamento dei contributi, da versare, tramite modello F24 (la delega di pagamento dell’F24 è stampabile dal sito www.inps.it), presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, in quattro rate con scadenza il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.
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