Via libera all’applicazione dei parametri per le imprese minori secondo il criterio di cassa
Il Dipartimento delle Finanze ha annunciato ieri sul proprio sito che è stato firmato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 maggio 2018 che dispone la modifica dei parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189 della L. 549/1995, applicabili alle imprese in contabilità semplificata.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma il suo testo è stato anticipato dal Dipartimento sempre ieri.
Viene spiegato che è stato ritenuto, per finalità di semplificazione, di apportare modifiche alla documentazione tecnica e metodologica concernente i parametri per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, in modo da consentire a tali soggetti l’applicazione degli stessi sulla base dei dati compilati secondo il criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’art. 66 del TUIR, e delle rimanenze di magazzino.
Dunque i parametri ex art. 3 commi 181-189 della L. 549/1995 sono applicati, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, sulla base delle disposizioni del DM 24 maggio 2018.
La documentazione tecnica e metodologica dei parametri è modificata prevedendo, per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, l’applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell’art. 66 del TUIR e delle rimanenze di magazzino.
Si ricorda che recentemente il provvedimento n. 90727/2018 dell’Agenzia delle Entrate aveva approvato alcune modifiche ai modelli e alle istruzioni dei parametri e degli studi di settore e proprio in riferimento al regime di cassa per le imprese minori, tra le altre disposizioni, aveva integrate le istruzioni alla compilazione dei modelli con la precisazione per cui le imprese minori devono indicare i dati contabili sulla base delle regole fiscali stabilite dall’art. 66 del TUIR (si veda “Il regime di cassa per le imprese minori entra nei modelli per gli studi di settore” del 4 maggio 2018).
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