Per la competenza dell’istanza di interpello rileva la novità della norma
La Direzione centrale coordinamento normativo firmerà gli interpelli sulle norme in vigore da non oltre 12 mesi dalla presentazione dell’istanza
La competenza ai fini dell’istruttoria e della firma per gli interpelli ex art. 11 commi 1 e 2 dello Statuto dei diritti del contribuente che hanno a oggetto norme entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza è della Direzione centrale coordinamento normativo (DCCN). Quest’ultima tratterà anche le istanze di consulenza giuridica che vertono sulle norme considerate “di recente introduzione” secondo il criterio temporale prima citato.
Resta ferma, invece, la competenza delle Direzioni regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espresamente assegnate alla
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41