Gli obblighi di ricalcolo rendono più cari gli acconti
Interessati, tra gli altri, i benzinai e i noleggiatori occasionali di imbarcazioni
Accanto all’avvenuta fruizione, nel 2017, delle agevolazioni dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti (si veda “I super-ammortamenti complicano il ricalcolo degli acconti” del 28 maggio 2018), vi sono altre ipotesi che obbligano i contribuenti a rideterminare le imposte storiche di riferimento, sulle quali commisurare gli acconti IRPEF/IRES dovuti per il 2018.
Ad esempio, i distributori di carburante che, nel 2017, hanno applicato la deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 comma 1 della L. 183/2011 devono assumere l’IRPEF/IRES relativa a tale anno, base di commisurazione dell’acconto dovuto per il 2018, senza considerare detta deduzione. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2018 è invece possibile tenere conto
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