Depenalizzata la condotta di falso su assegno non trasferibile
Le Sezioni Unite risolvono un contrasto interpretativo sulla qualifica di tale fattispecie dopo il DLgs. 7/2016
Nell’udienza del 19 luglio scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato e risolto in senso favorevole al reo una questione di diritto inerente alla falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità”.
Con l’ordinanza n. 20456/2018, la Seconda sezione si era interrogata se una tale condotta fosse ancora penalmente rilevante quale “falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” di cui all’art. 491 c.p., ovvero fosse un mero illecito civile di “falsità in scrittura privata” alla luce della depenalizzazione operata dal DLgs. 7/2016 sull’art. 485 c.p. (si veda “Alle Sezioni Unite la rilevanza penale degli assegni non trasferibili falsificati” del 14 maggio
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