L’esercizio di attività di competenza specifica di una professione è abusivo
Commette reato anche il non abilitato che compie atti con modalità tali da creare l’apparenza di un’attività professionale regolamentata
Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) l’esecuzione senza titolo sia di atti riservati in via esclusiva a una determinata professione, sia di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione e compiuti con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale protetta.
Il principio di diritto, già presente nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 33464 depositata ieri.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato riconosciuto responsabile nei gradi di merito dell’abusivo esercizio professionale per prestazioni legate alla necessaria ...
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