Diniego di definizione delle liti pendenti entro il 31 luglio
Il termine potrebbe però avere natura ordinatoria
Per effetto dell’art. 11 del decreto legge 50 del 2017, era stata introdotta una definizione delle liti pendenti, fruibile per coloro i quali avessero notificato il ricorso introduttivo entro il 24 aprile 2017, a condizione che la controparte fosse stata l’Agenzia delle Entrate.
Il beneficio consisteva nello stralcio intero delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora, oppure del 60% delle sanzioni amministrative non collegate al tributo.
Pertanto, quand’anche il contribuente fosse risultato vincitore nei due gradi di merito, se si intendeva definire la lite occorreva sempre pagare la totalità delle imposte.
La definizione si perfezionava con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata entro il 2 ottobre 2017, unitamente alla presentazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41